Condizioni generali di consegna
§ 1 Ambito di applicazione
(1) FISS GmbH, Hauptstraße 8, 73650 Winterbach (“fiss”) effettua le proprie forniture e presta i propri servizi nell’ambito di rapporti commerciali con imprenditori domiciliati in Germania, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni generali di fornitura (“CG”), salvo diversamente concordato nei singoli contratti. Laddove nel seguito si faccia riferimento a prestazioni o servizi, si intendono tutte le forniture e i servizi di qualsiasi tipo da parte di fiss a favore del cliente.
(2) fiss non fornisce servizi ai consumatori ai sensi del § 13 del BGB (Codice civile tedesco). In relazione ai servizi di cui al paragrafo 1, le CGC si applicano anche a tutti gli obblighi precontrattuali nonché a tutti i contratti futuri, anche se non espressamente concordate nuovamente.
(3) Qualora il cliente non intenda accettare le CGC, è tenuto a comunicarlo per iscritto a fiss con anticipo. Si respingono eventuali condizioni (di acquisto) divergenti del cliente o di terzi. Pertanto, le condizioni del cliente o di terzi non trovano applicazione anche qualora fiss non ne contesti separatamente la validità nel singolo caso o qualora fiss faccia riferimento a una lettera che contenga o rimandi alle condizioni del cliente o di terzi.
§ 2 Definizioni
Ai fini delle presenti CGC, si intende:
- Per "Ordine" si intende un'offerta vincolante da parte del cliente volta alla stipula di un contratto;
- per «Contratto individuale» si intende il contratto stipulato in un caso specifico sulla base delle presenti CGC;
- per «obbligo cardinale» si intende un obbligo essenziale per il contratto, il cui adempimento costituisce un presupposto indispensabile per la corretta esecuzione del contratto individuale e sul cui rispetto il cliente può fare affidamento, e il cui inadempimento compromette il raggiungimento dello scopo del contratto.
§ 3 Contratto individuale
(1) Un contratto individuale e, di conseguenza, un obbligo contrattuale relativo ai singoli servizi, si perfeziona mediante una conferma d’ordine da parte di fiss, per comportamenti conclusivi, in particolare qualora fiss inizi a fornire i servizi in conformità al contratto dopo l’ordine, oppure mediante l’accettazione da parte del cliente di un’offerta vincolante da parte di fiss. Le descrizioni dei prodotti e dei servizi di fiss non costituiscono ancora un’offerta vincolante.
(2) Il cliente è vincolato agli ordini per 14 giorni.
(3) fiss si riserva la proprietà e il diritto d’autore su tutte le offerte e i preventivi presentati da fiss, nonché su disegni, illustrazioni, calcoli, opuscoli, cataloghi, modelli, strumenti e altri documenti e supporti messi a disposizione del cliente. Il cliente non può rendere accessibili a terzi tali elementi, né nella loro forma né nel loro contenuto, né divulgarli, utilizzarli personalmente o tramite terzi, né riprodurli senza l’espresso consenso di fiss. Su richiesta di fiss, il cliente è tenuto a restituire integralmente tali elementi a fiss e a distruggere eventuali copie realizzate qualora non ne abbia più bisogno nell’ambito della normale attività commerciale o qualora le trattative non portino alla conclusione di un contratto.
§ 4 Contenuto dei servizi forniti da fiss
(1) Il contenuto concreto dei servizi dovuti da fiss risulta dal singolo contratto, unitamente a eventuali modifiche e integrazioni concordate al contratto stesso.
(2) fiss ha il diritto di apportare lievi variazioni alla prestazione concordata, purché queste non compromettano la qualità del servizio e siano ragionevoli per il cliente.
(3) Le descrizioni dei prodotti, le rappresentazioni, i programmi di prova ecc. costituiscono descrizioni delle prestazioni e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. La garanzia deve essere formulata per iscritto per essere valida. Essa può essere validamente dichiarata solo dal titolare o dalla direzione commerciale di fiss. Gli altri dipendenti di fiss non sono autorizzati a dichiarare garanzie.
(4) Fintantoché i servizi forniti da fiss sono gratuiti per il cliente, tali servizi sono prestati a titolo puramente volontario e il cliente non ha alcun diritto nei confronti di fiss in merito alla loro prosecuzione. fiss si riserva il diritto di interrompere i servizi gratuiti in qualsiasi momento senza preavviso.
(5) fiss può fornire i propri servizi anche tramite terzi.
§ 5 Prezzi, costi aggiuntivi
(1) I prezzi delle forniture e dei servizi di fiss risultano dal contratto individuale, unitamente a eventuali modifiche e integrazioni contrattuali concordate. In assenza di un contratto individuale, i prezzi si basano sul listino prezzi in vigore al momento della stipula del contratto relativo alla rispettiva prestazione di servizi, che può essere richiesto a fiss in qualsiasi momento.
(2) I prezzi indicati non includono i costi di assicurazione, imballaggio, spedizione, carico e scarico, eventuali imposte, tasse e dazi doganali che potrebbero insorgere nel trasporto transfrontaliero di beni e servizi, i costi accessori delle transazioni monetarie e la relativa imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, ove applicabile.
§ 6 Pagamento e mora
(1) Salvo diverso accordo, le fatture di fiss sono pagabili senza detrazioni immediatamente dopo il ricevimento della fattura e la consegna della merce. In caso di consegna parziale consentita, questa può essere fatturata immediatamente.
(2) Qualora sia stato concordato il pagamento anticipato, il servizio sarà fornito da fiss solo dopo il ricevimento del pagamento.
(3) Qualora il cliente non provveda al pagamento entro la data di scadenza, sugli importi insoluti saranno addebitati interessi del 5% annuo a partire dalla data di scadenza; ci riserviamo il diritto di richiedere interessi più elevati e ulteriori risarcimenti in caso di mora.
(4) In caso di mora del cliente, saranno addebitati interessi al tasso previsto dalla legge a partire dal momento in questione. fiss si riserva il diritto di richiedere un risarcimento maggiore per i danni causati dal ritardo.
(5) fiss ha il diritto di imputare i pagamenti innanzitutto a estinzione dei debiti più vecchi del cliente, nonostante eventuali disposizioni contrarie da parte di quest’ultimo, e informerà il cliente in merito alla modalità di imputazione effettuata. Qualora siano già state sostenute spese e siano maturati interessi, fiss ha il diritto di imputare il pagamento prima alle spese, poi agli interessi e infine al credito principale.
(6) Un pagamento si considera effettuato solo quando fiss può disporre dell’importo.
(7) Qualora fiss venga a conoscenza di circostanze che mettono oggettivamente in discussione la solvibilità del cliente, in particolare qualora il cliente sospenda i pagamenti o qualora un addebito diretto venga respinto per mancanza di copertura sufficiente, fiss ha il diritto di richiedere il pagamento immediato dell’intero debito residuo. In tal caso, fiss ha inoltre il diritto di esigere pagamenti anticipati o la costituzione di garanzie.
§ 7 Date, termini e impedimenti all’adempimento
(1) Le date o i termini di consegna e di adempimento possono essere concordati come vincolanti o non vincolanti. Se devono essere vincolanti, devono essere stabiliti per iscritto per essere efficaci. Se è stata concordata la spedizione, i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altro terzo incaricato del trasporto.
(2) fiss non è responsabile per l’impossibilità di consegna o per ritardi nell’adempimento dovuti a cause di forza maggiore o ad altri eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto – tra questi rientrano in particolare interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà nell’approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legittime, disposizioni ufficiali o mancata consegna, consegna errata o ritardata da parte dei fornitori, anche qualora si verifichino presso i fornitori di fiss o i loro subfornitori, per le quali fiss non è responsabile. fiss informerà immediatamente il cliente in merito a tale impossibilità di consegna o ritardo nell’adempimento.
(3) Qualora gli eventi di cui al paragrafo 2 rendano significativamente più difficile o impossibile per fiss effettuare la consegna o adempiere alle proprie obbligazioni e l’impedimento non sia di natura temporanea, fiss ha il diritto di recedere dal rispettivo contratto individuale o di risolverlo. Se tali eventi comportano impedimenti di natura temporanea, i termini di consegna o di prestazione vengono prorogati o posticipati per un periodo pari alla durata dell’impedimento, maggiorato di un ragionevole periodo di ripresa. Se l’impedimento dura più di due mesi, il cliente ha il diritto di recedere dalla parte non adempiuta o di risolvere il rispettivo contratto individuale dopo aver fissato un termine di grazia ragionevole con la minaccia di rifiuto.
(4) Il paragrafo 3, seconda frase, si applica per analogia qualora il cliente ometta di collaborare in violazione del contratto, ad esempio omettendo di fornire informazioni o di effettuare una consegna, oppure qualora il cliente sia in mora di pagamento. In tali casi, tuttavia, è escluso il diritto del cliente di recedere dal contratto o di risolverlo.
(5) Qualora le parti contraenti concordino successivamente servizi diversi o aggiuntivi che incidano sui termini concordati, tali termini saranno prorogati di un periodo di tempo ragionevole.
(6) Restano impregiudicati i diritti del cliente ai sensi del § 15 (Responsabilità di fiss) e i diritti legali di fiss, in particolare in caso di esclusione dell’obbligo di adempimento (ad es. a causa di impossibilità o irragionevolezza dell’adempimento e/o dell’adempimento successivo).
§ 8 Sollecito e fissazione di un termine di grazia da parte del cliente
(1) La cessazione dell’ulteriore prestazione di servizi a seguito di problemi di esecuzione (ad esempio in caso di recesso, risoluzione per giusta causa o risarcimento dei danni in luogo dell’adempimento), nonché la riduzione del compenso concordato da parte del cliente, devono sempre essere preannunciate indicando il motivo e fissando un termine ragionevole per la sanatoria. Solo dopo la scadenza infruttuosa del termine la risoluzione o la riduzione possono avere effetto. Nei casi di cui al § 323, comma 2, del BGB, la fissazione di un termine può essere omessa.
(2) Tutte le dichiarazioni del committente in questo contesto, in particolare i solleciti e le proroghe dei termini, devono essere formulate per iscritto per essere efficaci. Il termine di regolarizzazione deve essere ragionevole. Un termine fissato dal committente inferiore a due settimane è ragionevole solo in caso di particolare urgenza.
§ 9 Compensazione, ritenzione e cessione
(1) Il cliente ha diritto alla compensazione e alla ritenzione solo se i crediti in contropartita sono stati accertati giudizialmente, sono incontestati o sono maturi per la decisione. Il cliente ha tuttavia, senza gli ulteriori presupposti di cui alla prima frase,
a) ha comunque diritto alla compensazione se intende compensare un credito con un credito di fiss che si trovi in un rapporto di reciprocità con il credito del cliente (ad es. compensando un credito di risarcimento danni per inadempimento o mora con il credito per il pagamento del corrispettivo dovuto),
b) ha inoltre diritto alla ritenzione qualora il diritto di ritenzione sia fatto valere in relazione a contropretese derivanti dallo stesso rapporto contrattuale.
(2) Salvo quanto previsto dal § 354a HGB (Codice commerciale tedesco), il cliente può cedere a terzi i propri crediti nei confronti di fiss solo previo consenso scritto di fiss.
§ 10 Consegna, trasferimento del rischio, carico delle spese, consegna parziale
(1) Salvo diverso accordo, tutte le consegne saranno effettuate a rischio e a spese del cliente. Ulteriori dettagli relativi alla consegna, ad esempio la determinazione del luogo di consegna e la scelta degli INCOTERMS, saranno disciplinati nel singolo contratto.
(2) fiss ha il diritto di effettuare consegne parziali se la consegna parziale è utilizzabile dal cliente nell’ambito della finalità contrattuale prevista, se è garantita la consegna dei restanti servizi ordinati e se il cliente non deve sostenere spese aggiuntive significative o costi aggiuntivi a causa di ciò (a meno che fiss non accetti di farsi carico di tali costi).
§ 11 Riserva di proprietà
(1) Fino all’adempimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale (compresi tutti i crediti di saldo derivanti da un rapporto di conto corrente limitato a tale rapporto commerciale) a cui fiss ha diritto nei confronti del cliente a qualsiasi titolo giuridico, a fiss vengono concesse le seguenti garanzie.
(2) La merce consegnata rimane di proprietà di fiss fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti. La merce, nonché la merce soggetta a riserva di proprietà che la sostituisce ai sensi delle seguenti disposizioni, è di seguito denominata “merce soggetta a riserva di proprietà”. Laddove nel seguito si faccia riferimento al valore della merce o di un singolo articolo, si intende il valore fatturato; in mancanza di fattura, il prezzo di listino; e, in mancanza anche di quest’ultimo, il valore oggettivo.
(3) Il cliente custodisce gratuitamente e con la diligenza di un uomo d’affari prudente la merce soggetta a riserva di proprietà per conto di fiss. Egli è tenuto ad assicurare adeguatamente la merce soggetta a riserva di proprietà e a fornire a fiss, su richiesta, la prova di tale assicurazione.
(4) Il cliente ha il diritto di lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale, di unirla e mescolarla con altri beni, compresi i beni immobili (di seguito denominati collettivamente anche “lavorazione” o “trasformazione”), e di venderla fino al verificarsi del caso di realizzazione (paragrafo 11). Non sono ammessi pegni né trasferimenti di proprietà a titolo di garanzia.
(5) Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga trasformata dal cliente, si concorda che la trasformazione avvenga in nome e per conto di fiss in qualità di produttore e che fiss acquisisca direttamente la proprietà oppure - qualora la lavorazione avvenga con materiali di più proprietari o il valore del bene lavorato sia superiore al valore della merce soggetta a riserva di proprietà - la comproprietà (proprietà frazionata) del bene di nuova creazione in proporzione al rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà e il valore del bene di nuova creazione. Nel caso in cui non dovesse verificarsi tale acquisizione della proprietà a favore di fiss e l’oggetto di nuova creazione sia un bene mobile, il cliente cede sin d’ora a fiss, a titolo di garanzia, la sua futura proprietà o comproprietà dell’oggetto di nuova creazione nel rapporto indicato nella prima frase.
(6) In caso di rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, il cliente cede sin d’ora a fiss, a titolo di garanzia, il credito risultante nei confronti dell’acquirente – in caso di comproprietà di fiss sulla merce soggetta a riserva di proprietà, tuttavia, solo in proporzione alla quota di comproprietà. Lo stesso vale per altri crediti che subentrano alla merce soggetta a riserva di proprietà o che sorgono in altro modo in relazione alla merce stessa, quali crediti assicurativi o crediti derivanti da illeciti civili in caso di perdita o distruzione.
(7) Qualora il cliente trasformi la merce soggetta a riserva di proprietà per conto del proprio cliente (“cliente finale”), egli cede sin d’ora a fiss, a titolo di garanzia, il credito a cui ha diritto a titolo di corrispettivo per la consegna e la trasformazione, ma solo in misura proporzionale alla quota di comproprietà di fiss. Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga unita a beni immobili, l’ammontare del credito ceduto viene determinato proporzionalmente in base al rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà fornita da fiss e quello degli altri beni mobili con cui è stata unita.
(8) Fino a revoca, il cliente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti ai sensi dei paragrafi 6 e 7. Il cliente è tenuto a trasferire immediatamente a fiss i pagamenti effettuati a titolo dei crediti ceduti, fino a concorrenza dell’importo del credito garantito. In presenza di un motivo valido, in particolare in caso di mora, cessazione dei pagamenti o indizi giustificati di sovraindebitamento o di imminente insolvenza del cliente, fiss ha il diritto di revocare l’autorizzazione all’incasso concessa al cliente. fiss ha inoltre il diritto, previo avvertimento e dopo aver fissato un termine ragionevole per il pagamento e la sua infruttuosa scadenza, di rendere nota la cessione a titolo di garanzia, di realizzare i crediti ceduti e di esigere che il cliente comunichi la cessione a titolo di garanzia ai clienti finali. In caso di sussistenza di un motivo importante ai sensi della terza frase o di scadenza infruttuosa del termine di cui alla quarta frase, il cliente deve fornire a fiss le informazioni necessarie per far valere i propri diritti nei confronti del cliente finale e consegnare i documenti necessari.
(9) Qualora terzi acquisiscano l’accesso alla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare mediante pignoramento, il cliente dovrà informarli immediatamente della titolarità di fiss e comunicarlo a fiss, al fine di consentire a fiss di far valere i propri diritti di proprietà. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare a fiss le spese giudiziarie o extragiudiziarie sostenute a tale riguardo, il cliente ne risponde nei confronti di fiss.
(10) fiss libererà la merce soggetta a riserva di proprietà, nonché i beni o i crediti che la sostituiscono, nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 10% l’importo dei crediti garantiti. La scelta dei beni da liberare spetta successivamente a fiss.
(11) Qualora fiss receda dal contratto in caso di comportamento contrario al contratto da parte del cliente – in particolare in caso di mora nel pagamento – (evento di realizzazione), fiss ha il diritto di esigere la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà.
§ 12 Obbligo di verifica e di segnalazione dei difetti
(1) Il cliente è tenuto a ispezionare la merce immediatamente dopo la consegna e, qualora si riscontri un difetto, a segnalarcelo per iscritto senza indugio, fornendo una descrizione precisa dei sintomi del difetto, nella misura in cui ciò sia fattibile nel corso della normale attività commerciale. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla consegna, mentre i difetti non evidenti al momento del controllo devono essere segnalati entro lo stesso termine a partire dalla loro individuazione. Il cliente è tenuto a verificare accuratamente ogni funzione essenziale prima di mettere la merce in funzione.
(2) Il paragrafo 1 si applica anche alle consegne successive ricevute dal cliente nell’ambito della responsabilità per vizi.
(3) In caso di mancata comunicazione da parte del cliente, la merce si considera accettata, a meno che il vizio non fosse riconoscibile durante l’ispezione.
(4) Qualora tale difetto si manifesti solo dopo la consegna, la notifica deve essere effettuata immediatamente dopo la sua scoperta; in caso contrario, la merce si riterrà accettata anche in relazione a tale difetto.
(5) Qualora fiss abbia occultato fraudolentemente un difetto o abbia assunto una garanzia per la qualità della prestazione, fiss non potrà avvalersi delle disposizioni di cui sopra.
§ 13 Vizi materiali
(1) La merce presenta la qualità concordata come descritta nel singolo contratto, è idonea all’uso previsto dal contratto o, in mancanza di tale previsione, all’uso usuale e presenta la qualità usuale per merci di questo tipo.
(2) Sono esclusi i reclami per vizi materiali, in particolare nei seguenti casi:
a) nel caso di un contratto di vendita per la fornitura di beni di seconda mano;
b) forniture e prestazioni da parte di fiss per le quali il cliente non è tenuto ad alcun corrispettivo, in particolare formazione e istruzione;
c) solo scostamenti irrilevanti dalla qualità concordata e solo compromissioni irrilevanti dell’usabilità;
d) compromissioni dovute al fatto che il cliente o un terzo da lui incaricato abbia immagazzinato, trasportato, installato, utilizzato o impiegato la merce in modo errato, abbia apportato modifiche o alterazioni alla merce, abbia sostituito parti o utilizzato materiali di consumo non conformi alle specifiche originali, nella misura in cui ciò non sia imputabile a fiss;
e) una violazione dell’obbligo contrattuale di ispezione o di segnalazione dei difetti ai sensi del § 12;
f) violazione dell’obbligo di legge di ispezione o di segnalazione dei difetti ai sensi dei §§ 377 e 381 del Codice commerciale tedesco (HGB);
g) difetti di cui il cliente era a conoscenza al momento della conclusione del contratto; qualora un difetto sia rimasto all’insaputa del cliente a causa di grave negligenza, il cliente potrà far valere i propri diritti in relazione a tale difetto solo se fiss abbia occultato il difetto in modo fraudolento o abbia assunto una garanzia sulla qualità del bene;
h) in caso di consegna o prestazione all’estero, nonché qualora la merce sia destinata alla rivendita o all’utilizzo in un territorio al di fuori della Repubblica Federale di Germania, qualora la merce violi norme tecniche, normative legali o altre disposizioni sovrane applicabili nel paese del cliente o in un altro territorio al di fuori della Repubblica Federale di Germania in cui la merce è destinata alla rivendita o all’utilizzo e di cui fiss non era a conoscenza né avrebbe dovuto esserlo; fiss non è tenuta a esaminare le specificità del diritto straniero.
(3) Il cliente è tenuto a collaborare con fiss nell’analisi degli errori e nella correzione dei difetti, descrivendo in modo concreto i problemi riscontrati, informando fiss in modo esauriente e concedendo a fiss il tempo e le opportunità necessarie per la correzione dei difetti.
(4) Il difetto deve essere sanato, a discrezione di fiss, mediante la rimozione del difetto in loco o presso la sede di fiss oppure mediante la consegna di merce priva del difetto. In caso di difetto, devono essere accettati almeno tre tentativi di sanazione.
(5) Al fine di verificare la difettosità della merce, a discrezione di fiss
a) la merce o parte di essa viene inviata a fiss per la riparazione e la successiva restituzione; si deve evitare di effettuare spedizioni in porto assegnato o con affrancatura insufficiente; le spedizioni in porto assegnato o con affrancatura insufficiente non saranno accettate da fiss;
b) un tecnico dell’assistenza di fiss effettuerà la riparazione in loco presso la sede del cliente, previo accordo con quest’ultimo.
(6) Le spese necessarie ai fini dell’ispezione e dell’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nonché, se del caso, i costi di smontaggio e installazione, saranno sostenute o rimborsate da fiss in conformità alle disposizioni di legge qualora sussista effettivamente un difetto. Ciò non si applica qualora i costi aumentino a causa del fatto che la merce si trovi in un luogo diverso da quello di destinazione. Nella misura in cui un difetto segnalato dal cliente non possa essere accertato o fiss non sia responsabile della menomazione funzionale, in particolare ai sensi del paragrafo 2, lettera d), il cliente si fa carico dei costi sostenuti da fiss in base ai prezzi concordati o usuali, a meno che l’assenza di difetti non fosse riconoscibile per l’acquirente.
(7) In caso di vizi relativi a prodotti di altri produttori forniti da fiss, che fiss non può sanare per motivi legati alle licenze o di natura oggettiva, fiss, a propria discrezione, farà valere i propri diritti di garanzia nei confronti del proprio fornitore o li cederà al cliente. I diritti di reclamo per vizi ai sensi del presente § 13 nei confronti di fiss sussistono, in caso di cessione dei diritti di reclamo per vizi al cliente, solo nella misura in cui l’esercizio dei suddetti diritti nei confronti del fornitore di fiss non abbia avuto esito positivo, senza che ciò sia imputabile al cliente, oppure risulti futile, ad esempio a causa di insolvenza. Per tutta la durata del contenzioso, la prescrizione dei relativi diritti di reclamo per vizi del cliente nei confronti di fiss è sospesa. fiss rimborsa al cliente le spese processuali rimborsabili ai sensi delle leggi sulle spese processuali, nella misura in cui il cliente e i suoi rappresentanti legali le abbiano ritenute necessarie date le circostanze e non siano recuperabili dal fornitore di fiss.
(8) Le esclusioni e le limitazioni dei diritti del cliente previste dal presente § 13 non si applicano qualora fiss abbia agito in modo fraudolento o abbia assunto una garanzia sulla qualità del bene.
(9) L’ambito e l’entità della responsabilità per il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese inutili derivanti da un difetto imputabile a fiss sono disciplinati dal § 15 (Responsabilità di fiss).
§ 14 Vizi giuridici
(1) fiss garantisce che la merce non sia soggetta ad alcun diritto di terzi nella Repubblica Federale di Germania. fiss è tenuta a verificare l’eventuale esistenza di diritti di proprietà industriale o di altra proprietà intellettuale di terzi in conflitto solo per il territorio della Repubblica Federale di Germania.
(2) In caso di consegna all’estero e qualora la merce sia destinata alla rivendita o all’utilizzo in un’area al di fuori della Repubblica Federale di Germania, sussiste un vizio di titolo derivante da un diritto di proprietà industriale in conflitto o da altra proprietà intellettuale di terzi solo se fiss ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserne a conoscenza al momento della conclusione del contratto.
(3) In caso di vizi giuridici, fiss fornisce una garanzia che consiste, a discrezione di fiss, nella modifica o nella sostituzione della merce in modo tale che i diritti di terzi non siano più violati, ma che la merce continui a soddisfare le funzioni concordate contrattualmente, oppure nel conferimento al cliente del diritto d’uso mediante la stipula di un contratto di licenza.
(4) Il cliente è tenuto a informare immediatamente fiss per iscritto qualora terzi facciano valere diritti di proprietà (ad esempio diritti d’autore, diritti di marchio o diritti di brevetto) sulla merce. Il cliente autorizza fiss a gestire autonomamente la controversia con il terzo. Qualora fiss si avvalga di tale autorizzazione, il cliente non potrà riconoscere di propria iniziativa le pretese del terzo senza il consenso di fiss. fiss si farà carico a proprie spese della difesa contro le rivendicazioni di terzi e indennizzerà il cliente per tutti i costi necessari connessi alla difesa contro tali rivendicazioni, nella misura in cui queste non siano basate su un comportamento del cliente in violazione dei propri obblighi (ad es. uso della merce in violazione del contratto).
(5) Si applicano di conseguenza il § 13, comma 2, lettere e) e f), nonché i commi 6, 7, 8 e 9.
§ 15 Responsabilità di fiss
(1) La responsabilità di fiss per danni, indipendentemente dal fondamento giuridico (ad es. impossibilità, ritardo, consegna o adempimento difettoso o errato, violazione contrattuale e illecito civile), è limitata ai sensi del presente § 15 (Responsabilità di fiss), nella misura in cui tale responsabilità presupponga una colpa da parte di fiss.
(2) È esclusa la responsabilità di fiss per negligenza semplice, salvo in caso di violazione di un obbligo cardinale. In caso di violazione di tale obbligo essenziale, la responsabilità di fiss per negligenza semplice è limitata ai danni prevedibili al momento della conclusione del contratto e tipici del contratto stesso. fiss è tuttavia responsabile per negligenza semplice, al massimo fino all’importo dei limiti di responsabilità concordati nel singolo contratto.
(3) In caso di negligenza grave, la responsabilità di fiss è limitata ai danni prevedibili al momento della conclusione del contratto e tipici del contratto stesso.
(4) Nella misura in cui la violazione degli obblighi da parte di fiss riguardi forniture e prestazioni che fiss eroga al cliente volontariamente e a titolo gratuito (ad esempio nell’ambito di un dono, di un prestito o di una prestazione commerciale gratuita, nonché nel caso di semplici favori), è esclusa in toto la responsabilità per negligenza semplice. Nella misura in cui fiss fornisca informazioni o consulenze tecniche dopo la conclusione del contratto e tali informazioni o consulenze non rientrino nell’ambito dei servizi dovuti da fiss come concordato contrattualmente, ciò avviene a titolo gratuito e con esclusione di qualsiasi responsabilità per informazioni o consulenze errate fornite per negligenza.
(5) Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui al presente § 15 (Responsabilità di fiss) si applicano per analogia alle richieste di rimborso delle spese inutili.
(6) Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità previste dal presente § 15 (Responsabilità di fiss) si applicano nella stessa misura a favore degli organi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli altri ausiliari di fiss. Analogamente, in caso di fornitura o prestazione difettosa, esse si applicano anche a favore dei fornitori dai quali fiss abbia ottenuto, in tutto o in parte, la fornitura o la prestazione difettosa.
(7) Le limitazioni di cui al presente § 15 (Responsabilità di fiss) non si applicano alla responsabilità di fiss derivante da comportamento doloso, da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute, in caso di dolo, in caso di assunzione di una garanzia o in caso di rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
§ 16 Prescrizione
(1) Il termine di prescrizione è
a) per le azioni derivanti da vizi materiali o vizi giuridici, ai fini del rimborso del corrispettivo a seguito di recesso o riduzione, un anno dalla presentazione della dichiarazione efficace di recesso o riduzione; il recesso o la riduzione sono efficaci solo se dichiarati entro il termine di cui alla lett. b) per i vizi materiali o entro il termine di cui alla lett. c) per i vizi giuridici;
b) un anno nel caso di pretese derivanti da vizi materiali che non comportano il rimborso del corrispettivo a seguito di recesso o riduzione;
c) due anni nel caso di pretese derivanti da vizi giuridici che non abbiano per oggetto la restituzione del corrispettivo derivante dal recesso o dalla riduzione; tuttavia, se il vizio di titolo consiste in un diritto esclusivo di un terzo in base al quale il terzo può esigere la restituzione o la distruzione dei beni consegnati al cliente, si applica il termine di prescrizione previsto dalla legge;
d) due anni nel caso di richieste di restituzione della remunerazione, di risarcimento danni o di rimborso delle spese inutili non fondate su vizi materiali o vizi di titolo.
(2) Fatta salva una disposizione contrattuale individuale divergente, il termine di prescrizione decorre, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) in conformità alle disposizioni di legge, in particolare alla normativa applicabile in materia di responsabilità per vizi, mentre nel caso della lett. d) a partire dal momento in cui il cliente è venuto a conoscenza delle circostanze che danno origine al diritto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza, salvo grave negligenza.
(3) Il termine di prescrizione decorre al più tardi alla scadenza dei termini massimi previsti dal § 199 del BGB.
(4) Fatto salvo quanto sopra, si applicano le disposizioni di legge in materia di prescrizione
a) in caso di richieste di risarcimento danni e di rimborso delle spese inutili derivanti da negligenza grave e nei casi specificati nel § 15, comma 7,
b) in caso di reclami dovuti a un vizio nei casi di cui al § 438, comma 1, n. 2 del BGB,
c) in caso di richieste di rimborso delle spese a seguito della risoluzione di un contratto di locazione, nonché
d) per tutte le pretese diverse da quelle di cui al paragrafo 1.
§ 17 Riservatezza, penale per violazione della riservatezza, protezione dei dati
(1) Il Cliente si impegna a trattare tutte le informazioni riservate con la massima riservatezza e a utilizzarle esclusivamente ai fini dell’esecuzione del singolo contratto.
(2) Per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni derivanti dal rapporto d’affari che devono essere tenute segrete secondo l’espressa volontà di fiss e/o in base alle circostanze del singolo caso.
(3) L’obbligo di riservatezza non si estende, o non si estende più, alle informazioni che siano dimostrabilmente
a) fossero già note o di dominio pubblico prima della divulgazione, oppure siano diventate note o di dominio pubblico dopo la divulgazione senza il coinvolgimento o la colpa del cliente, oppure,
b) fossero già note al cliente prima della comunicazione o gli siano state successivamente comunicate da una terza parte senza violazione di un obbligo di riservatezza,
c) siano state sviluppate dal cliente indipendentemente dalla comunicazione,
d) debbano essere divulgate in seguito a un provvedimento ufficiale o giudiziario vincolante o a disposizioni di legge imperative; a tal fine è sufficiente che il cliente possa ragionevolmente presumere l’esistenza di tale obbligo di divulgazione dopo un attento esame; il cliente è tenuto a informare fiss. in anticipo in merito alla divulgazione imposta, nella misura in cui ciò sia lecito, e a limitare la divulgazione a quanto strettamente necessario.
(5) Le disposizioni di cui sopra in materia di riservatezza non subiscono alcuna modifica a seguito della risoluzione del contratto e si applicano a tempo indeterminato. Restano invariati gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dalla legge.
(6) Il cliente è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di protezione dei dati.
§ 18 Comunicazioni e dichiarazioni
(1) Salvo diversa disposizione, la forma scritta ai sensi del § 126b del BGB (ad esempio e-mail e fax) è sufficiente, ma anche necessaria, ai fini dell’efficacia delle dichiarazioni e delle comunicazioni relative alla normale esecuzione del contratto. Tuttavia, le dichiarazioni che modificano, risolvono o riorganizzano in altro modo il rapporto contrattuale (ad es. le comunicazioni di risoluzione) o per le quali le presenti CGC o la legge lo prescrivono espressamente devono essere redatte per iscritto (§ 126 del BGB), per cui la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione è sufficiente per rispettare il termine se il destinatario riceve la dichiarazione scritta originale il prima possibile. Il requisito della forma scritta ai sensi della seconda frase si applica anche a un accordo volto a rinunciare al requisito della forma scritta.
(2) Un’e-mail si riterrà proveniente dalla controparte, salvo prova contraria, qualora l’e-mail contenga il nome e l’indirizzo e-mail del mittente e una menzione del nome del mittente come chiusura del messaggio.
§ 19 Disposizioni finali
(1) Le presenti Condizioni Generali di Contratto, nonché tutti i singoli contratti stipulati in base alle stesse, sono soggetti esclusivamente alla legge della Repubblica Federale di Germania. È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG); restano impregiudicate le disposizioni imperative della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (in particolare gli articoli 12, 28 e 89 e seguenti della CISG).
(2) Qualora il cliente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, oppure non disponga di un foro competente generale nella Repubblica Federale di Germania, il foro competente esclusivo per tutte le controversie relative ai singoli contratti stipulati con l’inclusione delle presenti CGC è la sede legale di fiss. Inoltre, per le azioni legali intentate da fiss nei confronti del cliente si applica qualsiasi altro foro competente previsto dalla legge. Le disposizioni di legge imperative in materia di fori esclusivi non sono pregiudicate dalla presente regolamentazione.
(3) Se il cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il luogo di adempimento è la sede legale di fiss, salvo diversa indicazione nel singolo contratto.
(4) Qualora il contratto individuale stipulato con il cliente sulla base delle presenti CGC presenti delle lacune, si riterrà che siano state concordate, a colmare tali lacune, quelle disposizioni giuridicamente valide che le parti avrebbero concordato in conformità con le finalità economiche del contratto individuale se fossero state a conoscenza della lacuna.